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Domande frequenti sulle misure per la zona rossa. Cosa posso e non posso fare?

today15 Marzo 2021

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Da oggi lunedì 15 marzo 2021 in base alle Ordinanze del Ministero della Salute anche la Regione Friuli Venezia Giulia (così come Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Provincia di Trento, Puglia, e Veneto) è entrata in zona rossa. Il Governo Italiano per aiutare i cittadini ad orientarsi al meglio tra tutte le regole delle diverse aree ha creato una sezione dedicata sul proprio sito alle “Domande frequenti sulle misure adottate dal Governo”.

  • RISTORANTI, PASTICCERIE, PIZZERIE E ATTIVITA’ DI RISTORAZIONE: consumazione, servizi di asporto e consegna a domicilio
    Nella zona rossa è sempre vietato consumare cibi e bevande all’interno dei ristoranti e delle altre attività di ristorazione e nelle loro adiacenze. Dalle 5.00 alle 18.00 è consentita la vendita con asporto di cibi e bevande senza restrizioni; dalle 18.00 alle 22.00, l’asporto è vietato ai soggetti che svolgono come attività prevalente quella di bar senza cucina. La consegna a domicilio è consentita senza limiti di orario così come la consumazione di cibi e bevande all’interno degli alberghi e delle altre attività ricettive, per i soli clienti ivi alloggiati.
    Possono restare aperti oltre le ore 18 solo gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti.
  • NEGOZI: quali strutture rimangono aperte?
    Sono sospese le attività di commercio al dettaglio, fatta eccezione per la vendita di generi alimentari e di prima necessità individuati nell’allegato 23 (vedi fine articolo).La vendita dei beni consentiti può avvenire sia piccoli negozi sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche all’interno dei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso esclusivamente agli esercizi o alle parti degli esercizi che vendono i beni consentiti. Restano ferme le chiusure previste per i centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi. Sono chiusi i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici.
    Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie. Aperte anche le concessionarie di autoveicoli. Ammessa la vendita al dettaglio di articoli per la prima infanzia (quali ad esempio carrozzine, passeggini, seggiolini per auto, lettini) così come confezioni e calzature per bambini (fino a 16 anni) e neonati, dei giochi e dei giocattoli.
    È possibile inoltre effettuare consegne di prodotti, alimentari e non, anche fuori dal Comune in cui si trova il punto vendita.
    Per i diversi acquisti laddove il proprio Comune non disponga di punti vendita o nel caso in cui un Comune contiguo al proprio presenti una disponibilità, anche in termini di maggiore convenienza economica, di punti vendita necessari alle proprie esigenze, lo spostamento è consentito, entro tali limiti, che dovranno essere autocertificati.
  • SPORT: posso praticare attività motoria all’aperto?
    L’attività motoria all’aperto è consentita solo se è svolta individualmente e in prossimità della propria abitazione. È obbligatorio rispettare la distanza di almeno un metro da ogni altra persona e indossare dispositivi di protezione individuale. È tuttavia possibile, nello svolgimento di un’attività sportiva come la corsa o la bicicletta entrare in un altro Comune, purché tale spostamento resti funzionale unicamente all’attività sportiva stessa e la destinazione finale coincida con il Comune di partenza. No all’attività venatoria, gare, competizioni e tutte le attività connesse agli sport di contatto di carattere amatoriale.

    • E la passeggiata?
      Le passeggiate sono ammesse, in quanto attività motoria, esclusivamente in prossimità della propria abitazione.
  • CELEBRAZIONI RELIGIOSE
    Le funzioni religiose con la partecipazione di persone e rispettive confessioni, così come tumulazioni e sepolture si possono svolgere, purché nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo. Sarà possibile spostarsi solo per raggiungere il luogo di culto più vicino a casa.
  • SPOSTAMENTI
    Fino al 6 aprile 2021, in zona rossa sono consentiti gli spostamenti solo per comprovati motivi di lavoro, salute o necessità (anche verso un’altra Regione o Provincia autonoma) o per il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, compreso il rientro nelle “seconde case” ubicate dentro e fuori regione.
    Tutti gli spostamenti verso abitazioni private abitate diverse dalla propria sono vietati fino al 2 aprile e nella giornata del 6 aprile 2021. Nei giorni 3, 4 e 5 aprile 2021 sarà consentito una sola volta al giorno, spostarsi verso un’altra abitazione privata abitata della stessa Regione, tra le ore 5.00 e le 22.00, a un massimo di due persone, oltre a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che convivono con loro.
    Rimane possibile per un genitore raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure condurli presso di sé, anche tra Regioni e tra aree differenti.
    È possibile spostarsi per accompagnare i propri figli dai nonni ma fortemente sconsigliato, perché gli anziani sono tra le categorie più esposte al contagio.

    • In quanto all’attività lavorativa su superfici agricole?
      La coltivazione del terreno per uso agricolo e l’attività diretta alla produzione per autoconsumo sono consentite anche al di fuori del Comune ovvero della Regione di residenza, a condizione che il soggetto interessato attesti, con autodichiarazione completa di tutte le necessarie indicazioni per la relativa verifica, il possesso di tale superficie agricola produttiva e che essa sia effettivamente adibita ai predetti fini, con indicazione del percorso più breve per il raggiungimento del sito.
  • AUTOMOBILE: quante persone non conviventi possono salire in auto?
    In automobile è consentita trasportare persone non conviventi con la presenza del solo guidatore nella parte anteriore della vettura e di due passeggeri al massimo per ciascuna ulteriore fila di sedili posteriori, con obbligo per tutti i passeggeri di indossare la mascherina. Per gli spostamenti nel caso in cui non si disponga di un mezzo privato ovvero non si abbia la patente di guida o non si sia autosufficienti o si abbia un altro impedimento, è consentito farsi accompagnare da un famigliare (possibilmente convivente).

Qui di seguito l’allegato 23 comprensivo delle attività commerciali al dettaglio che possono rimanere aperte:

  • Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimenti vari)
  • Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
  • Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
  • Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati, ivi inclusi gli esercizi specializzati nella vendita di sigarette elettroniche e liquidi da inalazione
  • Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
  • Commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati
  • Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiali da costruzione (incluse ceramiche e piastrelle) in esercizi specializzati
  • Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
  • Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l’agricoltura e per il giardinaggio
  • Commercio al dettagli di articoli per l’illuminazione e sistemi di sicurezza in esercizi specializzati
  • Commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati
  • Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
  • Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio
  • Commercio al dettaglio di confezioni e calzature per bambini e neonati
  • Commercio al dettaglio di biancheria personale
  • Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero in esercizi specializzati
  • Commercio di autoveicoli, motocicli e relative parti ed accessori
  • Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli in esercizi specializzati
  • Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica)
  • Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
  • Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi specializzati
  • Commercio al dettaglio di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti
  •  Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati
  • Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
  • Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
  •  Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
  • Commercio al dettaglio di articoli funerari e cimiteriali
  • Commercio al dettaglio ambulante di: prodotti alimentari e bevande; ortofrutticoli; ittici; carne; fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti; profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti; biancheria; confezioni e calzature per bambini e neonati
  • Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet, per televisione, per corrispondenza, radio, telefono
  • Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

Per maggiori informazioni visitare il sito ufficiale governo.it con tutte le disposizioni e domande frequenti

Scritto da: Maria

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